Ammortizzatori sociali
Nel nostro ordinamento rientrano tra tali strumenti, disciplinati dal Decreto Legislativo n. 148/2015, come modificato dalla Legge n. 234/2021:
• la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) prevista per le imprese industriali a seguito di una crisi temporanea;
• la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese industriali e del settore terziario/commercio a seguito di una crisi complessa;
• i Fondi bilaterali, contrattualmente previsti, per le imprese non destinatarie della Cassa integrazione;
• il Fondo di integrazione salariale (FIS) per le imprese non beneficiarie della CIGO, né dei Fondi bilaterali;
• Il contratto di espansione.
Questi ammortizzatori si differenziano da quelli previsti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ora riconducibili principalmente all’indennità di disoccupazione Naspi, erogata sia in caso di licenziamento individuale, sia collettivo e, più in generale nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Per l’attivazione degli stessi le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale e successivamente presentare un’istanza autorizzativa all’INPS, se trattasi di Cassa integrazione guadagni ordinaria e Fondo di integrazione salariale (compresi i Fondi bilaterali), al Ministero del lavoro se siamo in presenza di Cassa integrazione guadagni straordinaria (occorre comunque anche in questo caso il passaggio amministrativo nei confronti di INPS).
Nella dispensa allegata vengono affrontati gli aspetti riguardanti gli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro.