Politiche attive del lavoro
in Regione Lombardia

Che cosa sono le politiche attive?

Quando si parla di Politiche attive del lavoro ci si riferisce ad una serie di iniziative promosse dalle Istituzioni finalizzate alla promozione dell’occupazione anche attraverso percorsi di riqualificazione volti a favorire il reinserimento nel ciclo produttivo di lavoratori che hanno perso la propria occupazione.

GOL

Garanzia di occupabilità dei lavoratori

Altre misure

Altre misure parallele e regionali a GOL

Outplacement

Un supporto al reinserimento lavorativo

GOL
Garanzia di occupabilità dei lavoratori

GOL

Che cos’è il programma garanzia di occupabilità dei lavoratori?

Il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), intervento “Politiche attive del lavoro e formazione” (M5C1 1.1), e rappresenta il programma di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro con l’obiettivo di realizzare misure universali e unitarie su tutto il territorio nazionale.

*decreto 5 novembre 2021
**delibera n. 6427 del 23.05.2022, delibera della Giunta

L’ impostazione del programma

Al Programma GOL sono associati milestone e target, ovvero traguardi da raggiungere attraverso obiettivi territoriali, con scadenze prefissate (es. adozione dei piani attuativi regionali), il cui raggiungimento è vincolante per l’erogazione delle tranche annuali delle risorse finanziarie del PNRR.

Nello specifico:

  • Milestone 1: entrata in vigore, entro il 2021, del decreto interministeriale per l’approvazione di GOL (conseguito)
  • Milestone 2: entro il 2022, attuazione di Piani operativi regionali (PAR) e raggiungimento di almeno il 10% dei beneficiari
  • Target 1: almeno 3 milioni di beneficiari entro il 2025, di cui almeno il 75% dei beneficiari deve appartenere alle seguenti categorie: donne, over 55, under 30, disoccupati di lunga durata, disabili.
  • Target 2: almeno 800mila dei 3 milioni di cui al target 1 dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300.000 per il rafforzamento delle competenze digitali
Nello specifico, gli obiettivi che
Regione Lombardia vuole
raggiungere attraverso Gol
sono i seguenti
  • Intercettare con facilità ed efficacia i potenziali beneficiari, soprattutto quelli che presentano una maggiore fragilità, facilitandone ed accelerando il loro ingresso o reingresso nel mercato del lavoro;
  • Ampliare la rete dei punti informativi (detti punti di primo contatto), anche attraverso la sottoscrizione di accordi di rete tra le province e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
  • Rafforzare l’integrazione tra le politiche del lavoro e della formazione in modo da conseguire gli obiettivi di formazione lungo tutto l’arco della vita;
  • Potenziare le soluzioni digitali, sia per l’accesso sia per la fruizione dei servizi, e lavorare ad una diffusa azione di alfabetizzazione digitale;
  • Rendere complementari le misure di Gol con quelle finanziate dalle risorse comunitarie, a livello regionale o nazionale, al fine di garantire un’offerta sempre più ampia di politiche attive;
  • Coinvolgere le imprese sul territorio, anche attraverso i rappresentati delle imprese stesse e delle parti sociali, al fine di monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro, la rilevazione dei fabbisogni di competenze, l’orientamento dell’offerta formativa.

I beneficiari

La platea dei beneficiari di GOL è costituita, in modo prioritario, da persone in cerca di occupazione soggette alla cosiddetta condizionalità, tra cui beneficiari di ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza. Per questi soggetti si prevede l’inserimento in percorsi di politica attiva entro 4 mesi dalla maturazione del sussidio.

Accanto a questi destinatari, troviamo anche i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, più in generale, lavoratori fragili e soggetti vulnerabili anche non beneficiari di sostegno al reddito.

Sono destinatari del programma GOL a regime:

  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (con una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro);
  • Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (es. percettori NASPI e DIS-COLL)
  • Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio (es. percettori di reddito di cittadinanza)
  • Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente da una presenza di sostegno al reddito (giovani NEET, donne in condizione di svantaggio, disabili, lavoratori over 55)
  • Altri disoccupati con minori chances occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, giovani e donne, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi)
  • Lavoratori con redditi molto bassi (Working Poor, ovvero che conservano lo stato di disoccupazione).

Sono esclusi dalla misure GOL:

  • disoccupati di genere maschile in cerca di occupazione da meno di 6 mesi, non beneficiari di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL) e di Reddito di Cittadinanza;
  • coloro che non hanno una presa in carico sociosanitaria e non sono inseriti in progetti di inclusione sociale;
  • lavoratori parasubordinati e autonomi;
  • ulteriori tipologie di Working Poors non rientranti tra i lavoratori con redditi molto bassi che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/2019;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per i quali è prevista una riduzione inferiore al 50% dell’orario di lavoro.

Gli attori

Il programma Gol si muove sul principio per cui tutti gli attori coinvolti debbano operare in un quadro di regole definite e volte al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi condivisi.

La Regione

A livello regionale vengono emanati provvedimenti, indirizzi e modalità operative, nel rispetto delle linee di indirizzo a livello nazionale, volti ad assicurare un adeguato livello di servizi e la loro omogenea erogazione sul territorio.

In dettaglio:

  • definisce e regola gli standard qualitativi (contenuti degli accordi di partenariato e della Carta dei servizi, quali strumenti volti a garantire l’omogeneità dei servizi erogati dai soggetti coinvolti)
  • definisce obiettivi e modelli sia di intervento che di raccordo fra gli attori delle reti;
  • monitora le attività e il raggiungimento degli obiettivi;
  • fornisce l’infrastruttura di sistema (digitale e informativa);
  • raccorda il sistema GOL regionale con in Programma nazionale.

La Provincia e i CPI

A livello provinciale e di ogni singolo Centro per l’impiego, deve essere assicurato il coordinamento della rete territoriale dei servizi.

La Provincia presidia i processi connessi alle attività dei CPI, i quali, sulla base del nuovo impianto, diventano la “porta di ingresso” per i servizi al lavoro.

Nello specifico i CPI sono:

  • Responsabili dei punti di primo contatto (Sono titolati alla presa in carico della persona, possono avvalersi per tale attività degli operatori privati con accreditamento regionale).
  • Responsabili dell’attività di assessment (Procedimento che definisce il fabbisogno della persona fino all’assegnazione ad un percorso di politica attiva e alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato – PSP)

Sono chiamati a garantire, con il supporto degli operatori accreditati, i seguenti servizi:

  • Acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione (Did)
  • Colloquio di orientamento
  • Proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l’integrazione professionale;
  • Verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito dell’avviso (accreditati regionali al lavoro e accreditati regionali alla formazione) devono sottoscrivere l’atto di adesione unico per poter agire in partenariato con i centri per l’impiego e gli altri operatori.

I soggetti accreditati

Il programma Gol è caratterizzato dalla presenza di una rete di soggetti che operano in una logica di cooperazione, caratterizzata dalla centralità del servizio pubblico e dall’apporto degli operatori accreditati.

I centri per l’impiego e gli operatori accreditati sono i responsabili del percorso di politica attiva, realizzano le attività di orientamento, accompagnano i beneficiari lungo tutto il percorso definito nel Patto di servizio.

In sintesi, possono erogare i servizi nell’ambito dei precorsi previsti dal programma Gol:

  • Per i servizi al lavoro: i CPI e gli operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro che aderiscono a specifici accordi di partenariato;
  • Per i servizi di formazione: operatori in possesso di accreditamento definitivo all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B).

Gli operatori accreditati possono lavorare in partenariato anche per i servizi formativi, in modo da poter offrire un’offerta completa e qualificata di servizi.

L’ANPAL

L’ Anpal ovvero l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita con il D.lgs 150/2015, ha lo scopo di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, la gestione delle politiche attive e la promozione dell’effettività del diritto al lavoro e alla formazione.

L’ Anpal presiede il Comitato Direttivo del Programma Gol con i rappresentanti di tutte le Regioni, inoltre, ha approvato i Piani di attuazione regionali (PAR) di Gol.

Il flusso
operativo

1.

Il cittadino, in autonomia o con il supporto di un Centro per l’impiego oppure di un operatore privato accreditato, si iscrive al programma GOL. In questa prima fase la persona riceve tutte le informazioni relative al programma (es. modalità di accesso, servizi).

Essenziale in questa struttura è la presenza di una rete capillare di PUNTI INFORMATIVI (detti punti di primo contatto) sul territorio. Questi rispondono a fabbisogni di natura informativa e forniscono un supporto all’accesso on-line alla PA.

Chi può svolgere questa attività?

  • le amministrazioni locali (es. Comuni e unioni di comuni),
  • Camere di Commercio;
  • Enti e istituti di formazione;
  • Centri provinciali istruzione adulti;
  • Centri servizi/sportelli delle Parti sociali (es. patronati);
  • gli enti del Terzo settore (es. fondazioni, associazioni);
  • ordini e associazioni professionali;
  • le associazioni ricreative e culturali

Si rende necessario formalizzare accordi tra le province e gli enti che manifestano interesse a svolgere questa attività: gli accordi di RETE.

La costituzione di una rete di punti di primo contatto ha un duplice scopo:

  • rendere i servizi più vicini al cittadino, e quindi informare sulle opportunità e servizi offerti dal Programma Gol e dalle altre politiche attive finanziate in Regione Lombardia, nonchè sulle modalità di accesso;
  • intercettare le persone che cercano lavoro, in particolare quelle inattive e che si caratterizzano da una maggiore fragilità e distanza dal mercato del lavoro.

Come si attua?

  • Regione Lombardia adotta uno schema di accordo di rete e delle linee guida che definiscono i requisiti minimi che devono garantire i soggetti che vogliono far parte della rete;
  • I soggetti che aderiscono agli accordi di rete si impegnano ad aprire sportelli accessibili al pubblico con determinati requisiti (es. adesione alla Carta dei servizi di Regione Lombardia, trasparenza e accessibilità delle informazioni, orari minimi di apertura).

Le province emanano Avvisi rivolti ai soggetti che posseggono i requisiti delle linee guida ai fini della sottoscrizione degli accordi di rete.
Nei singoli accordi, i soggetti che intendono aderire alla rete devono indicare i CPI con i quali intendono attivare una collaborazione secondo il principio della prossimità territoriale.

2.

L’interessato sottoscrive la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – DID, ovvero la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.

3.

L’interessato sceglie l’operatore da cui farsi prendere in carico (un soggetto pubblico – CPI oppure un operatore privato con accreditamento ai servizi al lavoro).

La Presa in carico
I soggetti titolati alla presa in carico della persona sono i Centri per l’impego (CPI), compresi gli Uffici di collocamento mirato per i disabili.

Per svolgere questa attività, i CPI possono avvalersi di operatori privati con accreditamento ai servizi al lavoro e, per quanto riguarda l’attività di erogazione dei servizi formativi, di operatori in possesso di accreditamento all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione.

I CPI sono responsabili dell’attività di assesment che definisce il fabbisogno della persona fino all’assegnazione di un percorso di politica attiva e alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Anche queste attività possono essere demandate ad un operatore privato dotato di accreditamento.
Collaborazione pubblico-privato: gli accordi di partenariato tra operatori accreditati ai servizi per il lavoro e le province.

Le Province e le Città metropolitane sono chiamate a costruire un sistema aperto, dove accanto ai Centri per l’impiego vi sia un adeguato supporto da parte operatori accreditati, i quali, mettendo in campo la loro competenza, possano garantire un’effettiva presenza sul territorio e di conseguenza una tempestiva ed efficace presa in carico delle persone.

Per garantire questo equilibrio, in regione Lombardia verranno sottoscritti accordi di partenariato fra Operatori accreditati ai servizi per il lavoro e le Province/Città metropolitane che hanno l’obiettivo di

  • consentire agli operatori accreditati di collaborare con i CPI nelle attività di presa in carico delle persone secondo standard condivisi (attività di assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato, ex art. 20 d.lgs. 150/2015);
  • avere informazioni della capacità di presa in carico dell’utenza da parte dei soggetti operanti su un certo territorio, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma;
  • avere informazioni rispetto all’offerta di servizi presente sul territorio, in relazione ai diversi cluster.

Come si attua?

  • Regione Lombardia pubblica un Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori accreditati che intendono collaborare con i CPI nella fase di prima presa in carico;
  • Gli operatori, in fase di adesione, devono indicare la propria capacità di presa in carico e la possibilità di erogare servizi rivolti a destinatari con bisogni complessi.

4.

Sulla base di un sistema innovativo di assessment quali-quantitativo, l’operatore individua il bisogno della persona e il percorso di politica attiva più idoneo. La persona viene inserita in un cluster e viene definito il percorso di politica attiva.

Che cos’è l’Assessment?
L’assessment si compone di due fasi:

Profilazione quantitativa: stabilisce la distanza della persona dal mercato del lavoro sulla base dei dati anagrafici e delle informazioni rilasciate dalla persona nel momento della registrazione in fase di primo contatto.

Profilazione qualitativa: approfondisce le indicazioni che provengono dalla profilazione quantitativa attraverso un questionario strutturato finalizzato alla costruzione di un profilo composito della persona.

A tale scopo, è previsto:

  • un assessment iniziale articolato in una verifica delle caratteristiche dell’utente (condizione lavorativa/personale e competenze della persona) e una valutazione professionale;
  • un assessment approfondito attivato nel caso in cui emergano possibili fragilità di natura personale.

I canali di
intervento

1.

Reinserimento occupazionale

Rivolto a cittadini per i quali si stima un periodo di disoccupazione breve perché in possesso di competenze già spendibili sul mercato del lavoro. Per questi beneficiari non si prevede un’attività di formazione specifica a valere su GOL, ma soltanto servizi di orientamento e intermediazione finalizzati all’accompagnamento al lavoro.
(Riconoscimento a risultato – erogazione da parte degli operatori accreditati al lavoro)

2.

Percorso up-skilling:

percorso che prevede interventi formativi di breve durata e dal contenuto professionalizzante, richiedendosi un’attività meno intensa per il necessario adeguamento delle competenze.
(Formazione breve di max 150 ore – riconoscimento parte a processo e parte a risultato – erogazione da parte di Operatori accreditati alla formazione)

3.

Percorso re-skilling:

percorso che prevede una robusta attività di formazione per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato.
(Formazione lunga da 150 a 600 ore – riconoscimento parte a processo e parte a risultato – erogazione da parte di Operatori accreditati alla formazione)

4.

Lavoro e inclusione:

pacchetto di servizi finalizzati alla riattivazione, rivolto a cittadini che presentano bisogni complessi.
(Riconoscimento a processo – erogazione da parte di Operatori accreditati al lavoro + enti terzo settore specializzati)

5.

Ricollocazione collettiva (percorso in attesa di attuazione):

percorso destinato alla valutazione di occupabilità di gruppi di lavoratori sulla base di specifiche situazioni aziendali di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento.
Il percorso è caratterizzato da azioni preventive, coinvolgimento dell’azienda e dei rappresentanti dei lavoratori, attuazione di strumento di gruppo orientati al reimpiego collettivo.

Ciascuna persona ha a disposizione una dote, ovvero uno specifico budget che verrà riconosciuto all’operatore per il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi nell’ambito del percorso di politica attiva. Il budget e il mix di servizi rimborsabili varia in relazione al percorso di politica attiva.

Le altre politiche attive
di Regione Lombardia

1. Dote Unica Lavoro – DUL

Nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, Regione Lombardia finanzia la quinta fase di Dote Unica Lavoro come azione complementare al Programma GOL

La nuova fase della misura:

  • conferma i suoi principi fondanti del modello dotale: la centralità della persona, la libertà di scelta, l’orientamento al risultato e la semplificazione;
  • garantisce la dimensione universalistica delle politiche attive attuate in Lombardia, rivolgendosi infatti ai target che sono esclusi dal Programma GOL;
  • si uniforma al nuovo modello regionale delle politiche attive, realizzato nell’ambito del Programma GOL.

I principali elementi di novità rispetto alla precedente fase riguardano:

  • la profilazione qualitativa (assessment): per assicurare la coerenza con il Programma GOL viene adottato il modello di assessment di ANPAL
  • i costi standard:vengono utilizzati i costi approvati nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 21-27. Con riferimento ai servizi formativi, vengono inoltre adeguati i costi al fine di meglio compensare il lavoro richiesto agli operatori, anche in considerazione dei livelli più alti di risultato attesi;
  • il rafforzamento della formazione: per garantire maggiori opportunità di riqualificazione an relazione ai fabbisogni di ciascuna persona, i servizi formativi sono disponibili in tutti i percorsi e, per la fascia del reskilling, fino ad un massimo di 600 ore in presenza di determinate condizioni che verranno dettagliate nell’ambito dei provvedimenti attuativi;
  • il superamento del modello delle “soglie per operatore”: per favorire l’accesso alla misura e a garantire una maggiore copertura del target, vengono eliminate le quote di spesa entro cui ogni operatore accreditato può effettuare le prese in carico.

2. Formazione continua

L’Avviso ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori in azienda tramite voucher per usufruire di corsi di formazione selezionabili dal catalogo regionale della formazione continua.

Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
  • Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017);
  • Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
  • Cooperative;
  • Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

I destinatari degli interventi previsti dall’Avviso sono:

  • lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro con sede operativa sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato;
  • soci-lavoratori di cooperative;
  • i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
  • coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
  • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
  • titolari di ditte individuali.

Il voucher ha un valore massimo di 2.000,00 euro. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. 

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di 50.000 euro spendibili su base annua.

Ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente e come di seguito illustrato:

Categoria di soggetto richiedenteFinanziamento pubblicoCofinanziamento privato
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali100%0%
Microimpresa90%10%
Piccola impresa70%30%
Media impresa Grande impresa60% 50%40% 50%

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l’attuazione degli interventi di Formazione continua – Seconda edizione è pari a 15.000.000 euro a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027.

La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per la fruizione del voucher, le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai soggetti erogatori, la cui offerta formativa è stata approvata nell’ambito del catalogo regionale.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link

La domanda di finanziamento è aperta a partire dalle ore 12:00 del 6 luglio 2023 fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre le ore 17:00 del 28 novembre 2024

3. Formare per assumere

La Regione Lombardia ha approvato la seconda edizione del bando “Formare per Assumere” (BURL Regione Lombardia del 1 dicembre 2022).

L’iniziativa è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia e finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro.

Sono beneficiari le imprese che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

  • assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Azioni di Rete;
  • assunzione di un lavoratore al quale è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei bandi Formazione continua, Formare per assumere (prima attuazione), Incentivi occupazionali.

Caratteristiche dell’incentivo

Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo per la formazione erogata in fase di inserimento, unitamente a un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro.

Incentivo occupazionale

L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
  • contratti di apprendistato.

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.

Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1 dicembre 2022.

L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.

Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.

Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo è così differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, secondo le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro
  • lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro
  • lavoratori over 55: 6.000 euro
  • lavoratrici over 55: 8.000 euro

Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

  • lavoratori fino a 29 anni: 1.500 euro
  • lavoratrici fino a 29 anni: 2.500 euro
  • lavoratori a partire da 30 anni*: 4.000 euro
  • lavoratrici a partire da 30 anni*: 7.000 euro

* fattispecie prevista dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 che prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza  limiti  di  età,  anche  i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di  integrazione salariale di cui  all’articolo  22-ter  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa per almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti de minimis.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, fino al valore massimo di euro 3.000, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni (l’elenco di dettaglio negli Allegati del Bando)

Il percorso formativo deve avere una durata minima di 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono.

Presentazione della domanda

Le aziende potranno presentare domanda di contributo a partire dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 fino al 13 dicembre 2024 alle ore 17.00, salvo proroghe, e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile al seguente LINK

4. SFL Supporto per la formazione e il lavoro

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, istituito dal d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Nello specifico la misura è destinata a persone residenti in Italia da almeno 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, componenti di nuclei famigliari con un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, soggetti con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

Beneficio economico

Il SFL prevede un beneficio economico di 350 euro al mese la cui percezione è condizionata, a pena decadenza, alla partecipazione di specifiche misure di attivazione lavorativa.

Nello specifico, come precisato dal messaggio n. 27 dell’Inps (3.01.24) vengono ricomprese queste attività:

  • orientamento specialistico;
  • accompagnamento al lavoro;
  • attivazione al tirocinio;
  • incontro tra domanda e offerta;
  • avviamento a formazione;
  • sostegno alla mobilità territoriale;
  • lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
  • supporto all’autoimpiego;
  • servizio civile universale.

L’importo viene erogato per tutta la durata dell’iniziativa di politica attiva (corso formativo o altro) entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell’INPS.

Indicazioni operative

Per usufruire della misura, il richiedente dovrà:

  • presentare domanda di SFL all’INPS in via telematica;
  • iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e LavorativaSIISL (la piattaforma informatica realizzata per agevolare la ricerca del lavoro e individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari);
  • sottoscrivere il Patto di attivazione digitale:
  • sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’impiego o altro operatore per i servizi al lavoro competente;
  • frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa individuata.

Incompatibilità

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Pensione di cittadinanza;
  • ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Outplacement

Che cos’è l’outplacement

Letteralmente, la parola inglese outplacement si può tradurre con ricollocazione.

Il termine, così come il concetto che definisce, fu coniato negli anni settanta negli Stati Uniti.

Per primo fu utilizzato dall’ente spaziale della Nasa che aiutò migliaia di dipendenti provenienti dal concluso progetto “apollo” a rientrare nel mercato del lavoro. 

Per outplacement si intende l’attività di ricollocazione del lavoratore nel mercato del lavoro.

Il servizio di outplacement in Italia è regolato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale attività di supporto alla ricollocazione professionale.

L’attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente (l’azienda presso cui la persona è assunta e dalla quale sta per essere licenziata) ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.

  • L’azienda che decide di dare ai propri dipendenti un supporto specialistico per favorire la loro ricollocazione professionale, resa necessaria dalla riduzione del personale a causa di programmi di ristrutturazioni, turnover dei collaboratori o interventi di valutazione professionale;
  • Il lavoratore che attraverso un percorso individuale o di gruppo decide di cogliere questa opportunità per affrontare in modo attivo la propria riqualificazione e il proprio ri-orientamento professionale. 
  • la società accreditata, che nel rispetto della normativa vigente offre un processo strutturato in più fasi, mettendo a disposizione dei lavoratori competenze diversificate in grado di fornire un sostegno professionale e psicologico.

La ricollocazione professionale rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutte le componenti del sistema:

  • per la persona che si ricolloca partecipando attivamente all’operazione;
  • l’azienda che chiude un rapporto di lavoro 
  • la business community che non sostiene costi di assistenza e si ritrova una risorsa prontamente disponibile.

Le fasi dell’outplacement

Per l’azienda che offre il servizio di outplacement, l’attività di ricerca di una nuova collocazione professionale per il lavoratore si sviluppa in quattro fasi, distinte, ma allo stesso tempo collegate. Si tratta di un momento di approfondimento, in grado di mettere in luce le caratteristiche migliori della persona che si ha di fronte, ma anche di analizzare le sue aspirazioni e le prospettive del mercato del lavoro in cui ci si muove. 

In particolare, si considerano quattro fasi principali nel processo di outplacement: 

  • analisi delle competenze del lavoratore (quali sono le sue skills?)
  • preparazione degli strumenti necessari per la ricerca del lavoro (revisione del curriculum vitae e della lettera di presentazione)
  • ricerca di nuove opportunità lavorative, fino all’individuazione di una nuova occupazione (analisi del mercato e delle sue prospettive);
  • re-inserimento effettivo nel mondo del lavoro (il supporto pratico che accompagna il candidato dalla fase di selezione sino all’assunzione nella nuova azienda).